Public Procurement Act: cosa cambia per gli appalti pubblici con il nuovo regolamento UE
Il 9 settembre 2026 la Commissione europea ha presentato la proposta COM(2026) 590 final, il cosiddetto Public Procurement Act. Abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e ne trasferisce il contenuto in un unico regolamento, direttamente applicabile negli Stati membri.
Se la proposta sarà approvata, per le procedure sopra soglia la disciplina del Codice dei contratti pubblici sarà sostituita dalle norme del regolamento. Per ora si tratta soltanto di una proposta, all’avvio della procedura legislativa ordinaria. L’applicazione è differita di due anni dall’entrata in vigore.
Dalla direttiva al regolamento: perché cambia il quadro
Una direttiva va recepita con una legge nazionale. Un regolamento si applica direttamente, senza atti di recepimento. Per le gare sopra soglia, quindi, gli operatori e le stazioni appaltanti dovranno fare riferimento al testo europeo e non più alla norma interna che lo attuava.
Le tre procedure di gara
La proposta riduce le procedure a tre: aperta, dinamica e per l’innovazione. Ciascuna può essere modulata in due modi: con o senza criteri di selezione, e con o senza negoziazione.
L’art. 33 ammette la negoziazione in ogni procedura, con tre eccezioni: le cause di esclusione, i requisiti di partecipazione e i criteri di aggiudicazione.
Criteri di aggiudicazione: il miglior rapporto qualità/prezzo
Di regola l’appalto si aggiudica sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. I criteri qualitativi devono pesare almeno il 30%. La soglia sale al 50% per i contratti ad alta intensità di manodopera.
Le stazioni appaltanti possono derogare, ma devono darne conto negli atti di gara.
Questa soglia resta al di sotto del vincolo interno previsto dall’art. 108, comma 4, del d.lgs. 36/2023.
La preferenza europea
Gli artt. 70-77 introducono la preferenza europea negli appalti pubblici. Oggi è facoltativa, ma potrebbe diventare obbligatoria con atti delegati.
La scelta si colloca nel solco della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea:
- Grande Sezione, 22 ottobre 2024, C-652/22, Kolin;
- sezione IV, 13 marzo 2025, C-266/22, CRRC Qingdao Sifang.
Cosa resta alla disciplina nazionale
Il regolamento non assorbe tutto. L’art. 1, par. 3, lascia alla disciplina nazionale tre ambiti:
- gli appalti sotto soglia;
- l’organizzazione;
- il diritto del contratto.
Anche le direttive ricorsi non sono abrogate.
Effetti sul contenzioso amministrativo
Il contenzioso continuerà a svolgersi davanti al giudice amministrativo, ma in parte cambierà il parametro del giudizio.
Appalti sopra soglia. Il parametro non sarà più la norma interna di recepimento, ma la disposizione regolamentare direttamente applicabile. Ne derivano due conseguenze: il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e la disapplicazione dell’eventuale norma nazionale incompatibile.
Appalti sotto soglia. Il regolamento non opera e resta ferma la competenza del legislatore interno (art. 1, par. 3). Il sindacato del giudice si svolgerà quindi sul solo diritto nazionale, con un limite: i principi del Trattato, per gli affidamenti di interesse transfrontaliero certo.
Il risultato non è trascurabile: un giudizio che si sdoppia nel parametro, pur restando unitario nella sede e nel rito.



