Congelamento dei beni e “controllo” del soggetto sanzionato: la Corte di Giustizia UE chiarisce la prova richiesta dal Reg. 269/2014
Con la sentenza del 3 settembre 2026, causa C-147/25, Inter Rao Lietuva, la Corte di Giustizia dell’Unione europea è tornata sul tema del congelamento dei beni previsto dal Regolamento (UE) n. 269/2014, con particolare riferimento alle società ritenute indirettamente controllate da persone soggette a sanzioni dell’Unione europea.
La pronuncia introduce importanti precisazioni sul livello di prova necessario per qualificare una società come “controllata” da un soggetto sanzionato e, di conseguenza, per applicare nei suoi confronti le misure restrittive previste dalla normativa europea.
Il caso Inter Rao Lietuva
La vicenda riguarda Inter Rao Lietuva, società lituana i cui fondi erano stati sottoposti a congelamento in quanto ritenuta indirettamente controllata da una società russa, a sua volta partecipata da soggetti collegati al Presidente della Federazione Russa.
Nel caso esaminato dalla Corte non emergeva un rapporto di controllo diretto, né un legame azionario o un rapporto giuridico formale tra il soggetto sanzionato e la società interessata.
La valutazione del controllo si fondava, in larga parte, sul contesto istituzionale e politico russo e sulla natura del regime vigente nel Paese.
È proprio su questo punto che interviene la Corte di Giustizia.
Il controllo deve essere dimostrato
Secondo la Corte, la natura autocratica del regime russo non è, di per sé, sufficiente a dimostrare l’esistenza di un controllo su una determinata società.
Per giustificare il congelamento dei beni sulla base del controllo esercitato da una persona sanzionata, è necessario dimostrare l’esistenza di un’influenza effettiva sulla società interessata.
La prova può essere fornita attraverso elementi diretti oppure mediante un insieme di indizi concreti, precisi e concordanti, che consentano di accertare l’effettiva sussistenza del rapporto di controllo.
Ne deriva un approccio necessariamente caso per caso: il solo collegamento con una determinata giurisdizione o con il sistema politico-istituzionale del Paese di origine non può sostituire la prova dell’effettivo esercizio di un’influenza sulla società.
Quali implicazioni per gli intermediari e le imprese?
La sentenza assume particolare rilievo nell’ambito della compliance in materia di sanzioni internazionali, soprattutto per banche, intermediari finanziari e imprese che intrattengono rapporti con soggetti potenzialmente riconducibili a persone o entità sanzionate.
La decisione conferma infatti l’importanza di una valutazione documentata e puntuale degli elementi che possono determinare l’esistenza di un rapporto di controllo, evitando automatismi fondati esclusivamente sulla nazionalità, sulla struttura proprietaria indiretta o sul contesto politico del Paese interessato.
Per gli operatori, ciò si traduce nell’esigenza di disporre di adeguati presìdi di due diligence e di verifica dell’assetto proprietario e del controllo effettivo, soprattutto nei casi in cui i rapporti societari risultino articolati o indiretti.
La distinzione tra sicurezza nazionale e controllo
La Corte chiarisce inoltre i limiti del sindacato del giudice nazionale.
La valutazione relativa all’esistenza di una minaccia alla sicurezza nazionale, rilevante ai fini dell’inserimento di una persona o di un’entità negli elenchi delle sanzioni dell’Unione, appartiene al livello dell’Unione europea e alla relativa fase di listing.
Il giudice nazionale chiamato a esaminare le conseguenze della misura restrittiva non può quindi sostituirsi alle valutazioni effettuate a livello dell’Unione su tale profilo.
Diversamente, la verifica dell’esistenza del controllo societario costituisce un elemento che deve essere concretamente dimostrato sulla base delle circostanze del singolo caso.
Le garanzie procedurali
La sentenza affronta infine il tema delle garanzie procedurali connesse al congelamento dei beni.
La motivazione della misura deve essere comunicata all’interessato “il più rapidamente possibile”, anche successivamente all’adozione della misura, in modo da consentire l’effettivo esercizio del diritto di ricorso.
La tutela giurisdizionale effettiva rimane quindi un elemento centrale nell’applicazione delle misure restrittive, anche quando l’urgenza della misura giustifica una comunicazione differita delle relative motivazioni.
Un innalzamento dello standard probatorio
La sentenza Inter Rao Lietuva (C-147/25) rappresenta un passaggio significativo nell’interpretazione del Regolamento (UE) n. 269/2014.
La Corte, pur confermando la possibilità di applicare il congelamento dei beni a società controllate indirettamente da soggetti sanzionati, richiede che tale controllo sia supportato da prove concrete e verificabili, non potendo essere desunto automaticamente dal contesto politico o istituzionale dello Stato interessato.
La pronuncia rafforza così l’esigenza di un’analisi individualizzata dei rapporti di proprietà, controllo e influenza e offre importanti indicazioni operative per gli operatori chiamati ad applicare le misure restrittive dell’Unione europea e i relativi presìdi di compliance.



