Antiriciclaggio: la Banca d’Italia introduce un nuovo obbligo di comunicazione per la nomina del responsabile AML
Con il Provvedimento del 16 giugno 2026, la Banca d’Italia ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione relativo alla nomina dell’esponente responsabile per l’antiriciclaggio (responsabile AML). La misura interessa banche, intermediari finanziari, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, prestatori di servizi per le cripto-attività e gli altri soggetti destinatari delle Disposizioni della Banca d’Italia in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Il Provvedimento apporta alcune limitate modifiche alle Disposizioni della Banca d’Italia del 26 marzo 2019 in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Come evidenziato da Giorgio Politano, Senior Associate di Carbonetti e Associati, la principale novità consiste nell’introduzione di un obbligo di comunicazione alla Banca d’Italia della nomina dell’esponente responsabile per l’antiriciclaggio, nonché dei successivi aggiornamenti relativi alla carica.
A chi si applica il nuovo obbligo
L’obbligo si applica ai soggetti destinatari delle Disposizioni della Banca d’Italia in materia di antiriciclaggio, tra cui:
- banche;
- SIM;
- SGR;
- SICAV e SICAF;
- intermediari finanziari iscritti ai sensi dell’art. 106 TUB;
- istituti di moneta elettronica (IMEL);
- istituti di pagamento (IP);
- prestatori di servizi per le cripto-attività diversi dagli intermediari bancari e finanziari;
- succursali italiane di intermediari bancari e finanziari aventi sede in altri Stati membri o in Paesi terzi;
- banche, IP e IMEL aventi sede in altri Stati membri tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia;
- società fiduciarie iscritte all’albo previsto dall’art. 106 TUB;
- soggetti eroganti microcredito ai sensi dell’art. 111 TUB;
- Poste Italiane S.p.A., per l’attività di Bancoposta;
- Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Cosa prevede il Provvedimento
In particolare, il Provvedimento stabilisce che:
- i destinatari devono comunicare alla Banca d’Italia la nomina dell’esponente responsabile per l’antiriciclaggio, nonché ogni successivo aggiornamento relativo alla carica, entro 20 giorni dalla data di accettazione, sospensione o cessazione dell’incarico;
- per gli intermediari di nuova costituzione, la prima comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività;
- con riferimento agli esponenti responsabili per l’antiriciclaggio già in carica alla data di entrata in vigore del Provvedimento, la comunicazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla medesima data.
Modalità di comunicazione
La comunicazione deve essere trasmessa alla Banca d’Italia mediante la procedura di Segnalazione Organi Sociali (Or.So.), disciplinata dalla Comunicazione della Banca d’Italia del 7 giugno 2011, ove applicabile.
Decorrenza
Le nuove disposizioni entreranno in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione del Provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
Considerazioni operative
Il Provvedimento introduce un nuovo adempimento a carico degli intermediari vigilati, chiamati a comunicare alla Banca d’Italia la nomina e le successive variazioni relative all’esponente responsabile per l’antiriciclaggio. Gli operatori interessati dovranno pertanto verificare tempestivamente l’adeguatezza delle proprie procedure interne al fine di garantire il rispetto dei nuovi obblighi di segnalazione.



