Corte Costituzionale e limiti indennitari nei licenziamenti illegittimi

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a cura di Paola Primerano ed Elsa Pavesi

Con la sentenza n. 118 del 2025, la Corte Costituzionale interviene ancora una volta sul regime sanzionatorio del D.Lgs. 23/2015, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, nella parte in cui prevede, a titolo di indennità per il licenziamento illegittimo, un limite massimo insuperabile di sei mensilità, nei casi in cui il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all’art. 18, commi 8 e 9, della legge n. 300/1970 (ossia fino a 15 dipendenti per unità produttiva e fino a 60 dipendenti complessivi).

Il D.Lgs. 23/2015, attuativo del c.d. Jobs Act, ha introdotto un sistema di tutele cd. crescenti per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dopo il 7 marzo 2015, limitando sensibilmente la possibilità di reintegra e prevedendo, nella generalità dei casi, una tutela esclusivamente economica.

Per i datori di lavoro “sottosoglia” – cioè con meno di 15 dipendenti per unità produttiva o 60 complessivi – l’art. 9, co. 1, del decreto prevedeva un’ulteriore compressione della tutela: l’indennità risarcitoria, già dimezzata rispetto alle imprese “soprasoglia”, non poteva in alcun caso superare il limite di sei mensilità.

Con ordinanza del 2 dicembre 2024, il Tribunale di Livorno ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell’art. 9, co. 1, per contrasto con numerosi parametri costituzionali (artt. 3, 4, 35, 41, 117 Cost.), lamentando l’irragionevolezza di una tutela standardizzata, sproporzionata rispetto alla gravità dell’illecito, e fondata su un criterio – il numero di dipendenti – ormai non più significativo della reale forza economica dell’impresa.

La Corte ha, dunque, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, co. 1, limitatamente alla previsione che impone il tetto insuperabile delle sei mensilità. La pronuncia ribadisce che anche per le imprese di minori dimensioni la tutela risarcitoria deve rispettare i principi di ragionevolezza nella commisurazione dell’indennizzo, adeguatezza e congruità rispetto al pregiudizio effettivo, personalizzazione dell’indennizzo in base alle circostanze concrete, nonché di funzione deterrente contro gli abusi.

La Corte non ha invece censurato il dimezzamento degli importi previsti dagli artt. 3, 4 e 6 del decreto, ritenendo che tale meccanismo – se accompagnato da margini di discrezionalità del giudice – non pregiudichi in sé l’effettività della tutela.

Pur limitando la declaratoria all’eliminazione del tetto, la Corte invita il legislatore a rivedere organicamente la disciplina per le imprese sottosoglia, ritenendo incoerente la correlazione fra tutela e dimensioni aziendali. In linea con le direttive europee, occorrerà considerare anche indicatori più rappresentativi della solidità aziendale, come fatturato e totale di bilancio.

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