S.r.l. unipersonali: conseguenze pratiche sui Modelli in caso di indagine per il reato commesso dal legale rappresentante

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a cura di Valeria Valentini

Con la sentenza n. 10930/2025, la Cassazione ha ribadito il principio, chiarissimo nella sua applicazione pratica, contenuto nell’art. 39 D. Lgs. 231/2001: il legale rappresentante non può nominare il difensore dell’ente sottoposto ad indagine per l’illecito amministrativo dipendente dal reato commesso dal legale rappresentante stesso.

Nessun dubbio al riguardo: si tratta di un divieto assoluto che non ammette deroghe in quanto funzionale ad assicurare la piena garanzia del diritto di difesa dell’ente stesso (come affermato, ad esempio, nella sentenza n. 34476/2024).

Ma il caso in esame presenta una peculiarità, ossia che l’ente sottoposto ad indagine, nell’interesse del quale era stato proposto riesame contro il provvedimento di sequestro preventivo del profitto da reato tributario, era una s.r.l. unipersonale, ossia una società con socio unico che, al contempo, ne era l’unico amministratore.

Secondo la Cassazione, in questi casi non viene meno la ratio della norma, che è quella di tutelare l’interesse dell’ente, da considerarsi distinto rispetto a quello del legale rappresentante/socio e, in via astratta, confliggente con il medesimo.

A sostegno di tale condivisibile conclusione, la Corte richiama però il diverso principio elaborato dalla giurisprudenza in base al quale le s.r.l. unipersonali rientrano nel campo d’azione del D. Lgs. 231/2001, diversamente dalle ditte individuali (per le quali può dirsi raggiunto un approdo definitivo circa la loro estraneità al perimetro della responsabilità degli enti).

La sentenza in esame ritenere che questo principio operi senza alcun distinguo.

A ben vedere, tuttavia, proprio una delle decisioni richiamate nella sentenza n. 10930/2025 (Cass. Sez. VI, n. 45100/2021) afferma l’“esigenza di accertamento in concreto del se, in presenza di una società unipersonale a responsabilità limitata, vi siano i presupposti per affermare la responsabilità dell’ente” (cioè, se possa applicarsi o meno il D. Lgs. 231/2001 a tali soggetti giuridici). Tale accertamento “non è indissolubilmente legato solo a criteri quantitativi, cioè di dimensioni della impresa, di tipologia della struttura organizzativa della società”, criteri che, in quanto tali, potrebbero essere inidonei a costituire un efficace strumento selettivo, se si considera che, di per sé, anche l’impresa individuale può avere dimensioni ragguardevoli e una organizzazione complessa; quanto piuttosto “a criteri funzionali, fondati sulla impossibilità di distinguere un interesse dell’ente da quello della persona fisica che lo governa, e dunque sulla impossibilità di configurare una colpevolezza normativa dell’ente – di fatto inesigibile – disgiunta da quella del socio unico”.

Tale accertamento non sembra essere stato svolto nella decisione che qui si commenta.

Un’ulteriore considerazione porta a riflettere sulle conseguenze pratiche dell’applicazione del principio in esame nelle s.r.l. unipersonali, come quella all’attenzione della sentenza n. 10930/2025, in cui l’amministratore unico coincide con il socio unico, specie in quei casi ove, mancando una struttura organizzativa complessa, non sia possibile indentificare all’interno dell’ente un soggetto idoneo a sostituire l’amministratore, anche solo limitatamente alle funzioni di rappresentanza in giudizio dell’ente.

La riflessione è tutt’altro che teorica anche perché, come ha più volte chiarito la Cassazione, “il modello organizzativo dell’ente deve prevedere regole cautelari per le possibili situazioni di conflitto di interesse del legale rappresentante indagato per il reato presupposto, valevoli a munire l’ente di un difensore, nominato da soggetto specificamente delegato, che tuteli i suoi interessi” (sentenza n. 35387/2023, ad esempio).

Nel caso in esame, la società aveva evidentemente sostituito il proprio legale rappresentante, o così sembra potersi dedurre da quanto si afferma in sentenza (“[…] la società, rappresentata da difensori nominati da un legale rappresentante diverso da […]”).

Ma questa soluzione non è sempre praticabile e, comunque, potrebbe comportare effetti negativi nei rapporti con i clienti e con i fornitori o con gli istituti finanziari, ai quali deve essere data spiegazione delle ragioni che hanno determinato l’avvicendamento nella gestione della società. Senza contare il fatto che la mera sottoposizione a procedimento penale, in assenza di applicazione di misure interdittive in via cautelare, non comporta di certo l’obbligo per il legale rappresentante indagato di essere sostituito nella gestione dell’azienda.

Cosa dovrebbe dunque prevedere il Modello Organizzativo in questi casi? Una soluzione potrebbe essere l’introduzione di una procedura ad hoc che disciplini l’individuazione dei criteri di selezione di un soggetto (se non addirittura l’indicazione del soggetto stesso) al quale conferire una procura speciale con i poteri legati alla rappresentanza dell’ente in giudizio, compresi i poteri di richiedere di definire il giudizio con riti alternativi. Soluzione comunque non di semplice praticabilità nei soggetti giuridici caratterizzati da una struttura organizzativa semplice e fondamentalmente legata alla figura del socio/amministratore.