commento a cura di Lorenzo Marcoaldi
La diffusione capillare dei servizi di messaggistica istantanea, proliferata in particolare – ma in ogni caso il discorso vale anche per gli sms di più “vecchia” generazione – con l’avvento degli smartphone, ha reso molto attuale anche il tema del valore che i messaggi scambiati tramite le relative piattaforme (in particolare Whatsapp, ma la giurisprudenza di merito ha esteso i principii anche ad altre piattaforme, tra cui Telegram – cfr. Appello Ancona 1541/2023) possono avere in giudizio.
Il tema aveva già ricevuto, nel 2023, un inquadramento molto autorevole nel panorama della giurisprudenza di legittimità. Infatti, le Sezioni Unite civili della Corte Suprema, con la pronuncia 11197/2023, hanno affermato, riprendendo quanto già detto dalle Sezioni penali, che “i messaggi whatsapp e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti… (omissis)… e come tali possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica”.
Le Sezioni Unite, in effetti, hanno “sposato” la tesi della Sezione disciplinare del CSM – la controversia esaminata era relativa ad un procedimento disciplinare a carico di un magistrato – secondo cui i messaggi Whatsapp riversati in atti tramite gli screenshot sono documenti acquisibili con una qualunque modalità atta alla raccolta del dato. In un tale contesto, i messaggi sono qualificabili come documenti e ne è confermata l’affidabilità, la provenienza e l’attendibilità laddove sia possibile riconoscerne l’autore (o gli autori).
Dunque, la riproduzione fotografica di una chat, secondo le Sezioni Unite, ha valore di prova documentale, specie se è sicura la provenienza ed attendibilità degli screenshot che riproducono i messaggi.
Di recente, tuttavia, la Suprema Corte ha fatto un passo ulteriore. Infatti, il Supremo Consesso, con la pronuncia n. 1254 del 18 gennaio 2025 (Pres. Bertuzzi, Est. Trapuzzano), non solo ha ribadito la pronuncia delle Sezioni Unite e, quindi, la possibile acquisizione delle chat di Whatsapp quale prova documentale, ma ha anche vagliato il loro effettivo valore.
Per far ciò, la Corte ha anzitutto equiparato il messaggio Whatsapp (e l’sms) al messaggio di posta elettronica (non certificato) e ha rammentato come quest’ultimo rappresenti “un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c.”.
Se, dunque, il messaggio Whatsapp è equiparato ad una riproduzione meccanica di cui all’art. 2712 cod. civ., vale il precetto di cui alla norma in questione, per cui tali rappresentazioni “formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime” (in tal senso, viene richiamata a conforto, nella pronuncia in esame, Cass. civ. 11584/2024).
Dunque, pur non riportando la firma autografa dell’autore del messaggio (e non potendo quindi essere sussunta in valida espressione di consenso, ad esempio, per la stipula di un contratto – cfr. Cass. civ. 22012/2023), la e-mail e, a questo punto, anche l’sms ed il messaggio Whatsapp acquisiscono il pieno valore probatorio dei fatti ivi riportati.
L’esaminata pronuncia, dunque, dimostra come la giurisprudenza sia in grado di seguire l’evoluzione tecnologica e delle tecniche di comunicazione, offrendo anche alla classe forense uno strumento per la migliore ricostruzione della realtà storica nell’ambito dell’accertamento svolto in sede giudiziale.
Infatti, si afferma che, laddove risulti provata la provenienza e l’autenticità ed integrità del messaggio, un tale documento può essere utilizzato in giudizio come valida prova, rendendo più chiaramente definibili i limiti delle responsabilità e/o obblighi assunti dal loro autore all’atto dell’invio.



