Il concordato semplificato liquidatorio

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A cura di Luca Pasquini e Jacopo Villa

Come procedere in caso di insuccesso della composizione negoziata della crisi?

Il concordato semplificato liquidatorio è un procedimento che viene in aiuto agli imprenditori nel caso in cui la procedura di composizione negoziata non abbia successo. E’ definito “semplificato” rispetto al concordato liquidatorio disciplinato nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (artt. 47 e 84 comma 4), perché, tra l’altro, non prevede il voto dei creditori per l’approvazione del piano e la nomina del commissario giudiziale.

Questa tipologia di concordato presenta caratteristiche peculiari che la distinguono nettamente dal concordato classico, tra cui il fatto che non è prevista la fase di ammissione; è esclusa la figura del commissario giudiziale (sostituita da quella dell’ausiliario); non è riconosciuto il diritto di voto ai creditorinon è richiesto al debitore di garantire una percentuale minima di soddisfacimento ai chirografari nonostante l’impianto liquidatorio dello strumento.

L’imprenditore, entro 60 giorni dalla relazione finale negativa dell’esperto, può presentare al Tribunale del luogo in cui l’impresa ha la sede principale una proposta di concordato con cessione dei beni, corredata del piano di liquidazione e della documentazione indicata nell’art. 39 chiedendone l’omologazione. Il ricorso deve essere comunicato al pubblico ministero e immediatamente pubblicato dalla cancelleria nel registro delle imprese, a fini di pubblicità, trasparenza e tutela dei terzi.

Il Tribunale, verificata la sussistenza dei requisiti per l’accesso alla procedura, acquisiti la relazione finale e il parere dell’esperto, nomina con decreto un ausiliario ai sensi dell’art. 68 c.p.c. Con il medesimo decreto, il Tribunale ordina che la proposta di accesso al concordato, accompagnata dal parere dell’ausiliario e dalla relazione finale dell’esperto, sia comunicata ai creditori e fissa la data dell’udienza per l’omologazione. I creditori e qualsiasi persona interessata possono proporre opposizione all’omologazione nel termine di 10 giorni prima dell’udienza.

Il Tribunale, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano liquidatorio, omologa il concordato nel caso in cui la proposta così come formulata non arrechi pregiudizio ai creditori e assicuri un’utilità a ciascun creditore. Il decreto di omologa è immediatamente esecutivo e viene comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi 30 giorni, possono proporre reclamo alla Corte d’appello.

Con il decreto di omologazione il Tribunale nomina un liquidatore, a cui si applicano le disposizioni ex art. 114.

Se il piano di liquidazione comprende un’offerta da parte di un soggetto intesa al trasferimento in suo favore dell’azienda o di uno o più rami di essa o di specifici beni, anche prima dell’omologazione, il liquidatore, verificata l’assenza di soluzioni migliori sul mercato, dà esecuzione all’offerta e alla vendita si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile.

«Crisi d’impresa. Spunti d’insieme», edito da The Skill Press.