La responsabilità del cessionario per i debiti e le passività potenziali dell’azienda ceduta

Sottotitolo

By Rocco Santarelli e Michele Mura

Chi risponderebbe dei debiti e delle passività potenziali di un’azienda ceduta?

L’art. 2560, comma 2, c.c. stabilisce: “Nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti [inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta sorti anteriormente al trasferimento] anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”.

La norma è volta a realizzare un difficile equilibrio tra due interessi contrapposti: da un lato, la tutela del creditore, il quale potrà soddisfarsi anche sul patrimonio del cessionario; dall’altro lato, l’interesse del cessionario ad avere l’esatta cognizione dei debiti assunti (i.e. il legittimo affidamento del cessionario).

La previsione solleva in realtà due questioni interpretative:

a) la nozione di debito rilevante;

b) l’esatta portata della condizione di estensibilità della responsabilità debitoria (e. l’iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori).

Per quanto riguarda il primo punto, si fa riferimento solo ai c.d. debiti puri (cfr. Cass. civ., Sez. II, 20/07/1991, n. 8121), ossia quelli nascenti da:

  • fonte extracontrattuale;
  • contratti che stabiliscono prestazioni solo a carico dell’alienante dell’azienda;
  • contratti a prestazioni corrispettive allorquando la controprestazione sia stata già eseguita (diversamente, laddove la controprestazione non sia stata ancora adempiuta, troverà applicazione la disciplina della successione nei contratti di cui all’art. 2558 c.c.).

In riferimento, invece, al secondo punto – la condizione di estensibilità della responsabilità debitoria – si registra un consolidato orientamento giurisprudenziale tradizionale, secondo cui l’iscrizione del debito nelle scritture contabili obbligatorie è elemento costitutivo essenziale della responsabilità del cessionario, privilegiando, quindi, un’interpretazione maggiormente aderente alla lettera della norma.

Coerentemente a tale impostazione, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno anche escluso la responsabilità del cessionario dell’azienda per le passività potenziali, ossia per quei potenziali debiti (o perdite), “latenti” e incerti al momento della cessione d’azienda, che al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri potrebbero concretizzarsi (Cass., Sez. Un., 28 febbraio 2017, n. 5054).

Tuttavia, a fronte di un’interpretazione così restrittiva, si segnala un flebile temperamento dell’orientamento tradizionale anche in alcune isolate pronunce della Suprema Corte. In particolare la Cassazione stessa ha affermato la necessità di interpretare l’art. 2560, comma 2, c.c. “tenendo conto della “finalità di protezione” della disposizione” così da “far prevalere il principio generale della responsabilità solidale del cessionario ove venga riscontrato, da una parte, un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi da quelli per i quali essa è stata introdotta, e, dall’altra, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di fornire una tutela effettiva al creditore che deve essere salvaguardato” (cfr. Cass., Sez. III, Ord., 10 dicembre 2019, n. 32134).

Ciononostante, non si è giunti ad un autentico revirement, in quanto la Suprema Corte rimane ancorata all’orientamento tradizionale, come dimostrano le ultime pronunce in cui si ribadisce che “l’iscrizione nei libri contabili obbligatori dell’azienda è propriamente un elemento costitutivo essenziale della responsabilità dell’acquirente dell’azienda per i debiti ad essa inerenti […] non potendosi in alcun modo integrare un’annotazione [contabile] generica delle operazioni mediante ricorso ad elementi esterni di riscontro […] (cfr. Cass. Civ, Sez. II, 3 settembre 2021, n. 23881; Cass. Civ, Sez. II, 7 ottobre 2020, n. 21561).

L’iscrizione dei debiti nelle scritture contabili obbligatorie resta, dunque, elemento costitutivo della responsabilità del cessionario.

Leggi l’articolo completo pubblicato su 4CLegal