Considerazioni sull’adeguata verifica a fini AML/CTF

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By Salvatore Providenti

Un tema emerso nella prassi degli intermediari finanziari è quello di come si applichino gli obblighi di adeguata verifica della clientela (Client Due Diligence) nel caso di operazioni di investimento in strumenti finanziari realizzate tra due intermediari professionali nell’ambito della prestazione di servizi d’investimento (quali negoziazione, ricezione e trasmissione ordini o altri servizi previsti dalla normativa MIFID1) dell’uno all’altro.

La suddetta ipotesi non è espressamente prevista da alcuna norma specifica europea o nazionale in materia di obblighi di adeguata verifica finalizzati alla prevenzione del riciclaggio. È necessario interpretare le norme vigenti ed applicare gli obblighi previsti in via generale al caso specifico del rapporto di un intermediario con un altro intermediario che operi nell’interesse dei propri clienti, come ad esempio il cosiddetto “approccio basato sul rischio”. Quest’ultimo è il principio di fondo della disciplina antiriciclaggio definito in questo modo all’interno delle disposizioni di Vigilanza emanate da Banca d’Italia nel luglio 2019, che garantisce la proporzionalità ed efficacia delle misure e contribuisce ad evitare adempimenti inutili e ripetitivi, in assenza di obblighi puntuali.

Sarebbe necessario, invece, il principio della verifica rafforzata in presenza di rischi specifici riguardanti un particolare intermediario/cliente o una particolare operazione, che rientrino fra quelli individuati dalla Commissione Europea, dalle ESA’s o dalle Autorità nazionali come richiedenti tale rafforzata verifica (che comporterebbe di non limitarsi all’intermediario ma di ottenere e conservare anche informazioni circa l’identità dei suoi clienti o anche ulteriori elementi su di essi).

Anche a seguito di un’attenta e dettagliata analisi della Parte VI delle Disposizioni di Vigilanza di Banca d’Italia del 30 luglio 2019, si giunge alla conclusione che l’interpretazione proposta nell’articolo, secondo cui i rapporti fra intermediari in questione non comportano in linea di principio l’allargamento dell’adeguata verifica ai clienti sottostanti, se non in situazioni di alto rischio, possa essere la più coerente con il contesto normativo europeo e internazionale ed anche l’unica in concreto applicabile.

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