A cura di David Straulino e Marco Coluzzi
A completamento dell’iter normativo previsto per l’avvio ufficiale del c.d. “Registro dei titolari effettivi”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023 il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 29 settembre 2023, che sancisce l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.
Dalla data di pubblicazione del provvedimento decorre il termine perentorio di sessanta giorni per effettuare le comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del Decreto 11 marzo 2022 n. 55.
Nello specifico, quindi, entro l’11 dicembre 2023 occorre comunicare all’ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell’art. 22, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 231/2007, per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del Registro delle imprese.
Sono obbligati all’adempimento gli amministratori di società di capitali, i fondatori, i rappresentanti e gli amministratori delle persone giuridiche private e i fiduciari dei trust e dei mandati fiduciari.
Variazioni rispetto ai dati e alle informazioni sul titolare effettivo devono essere comunicate entro 30 giorni dal compimento dell’atto. Con cadenza annuale è necessario confermare dati e informazioni già trasmesse, entro 12 mesi dalla prima comunicazione o dall’ultima della loro variazione o dall’ultima conferma.
Si osserva che, in caso di omessa comunicazione da parte dei destinatari dell’obbligo di comunicazione al Registro, sarà il medesimo Registro territorialmente competente ad accertare la violazione dell’obbligo di comunicazione sulla titolarità effettiva e a irrogare la sanzione pecuniaria di cui all’art. 2630 c.c., che varia da euro 103 a euro 1.032 euro (cfr. art. 2630, comma 2 c.c.).