A cura di Salvatore Providenti, Francesca Tanzi Marlotti
A seguito di un lungo iter l’Italia ha finalmente recepito la Direttiva UE 2019/1937 sul whistleblowing (la “Direttiva”), fenomeno originario dei paesi di common law che disciplina, ai sensi del D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24, di attuazione della Direttiva, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023 (il “Decreto”), la protezione dei cd. whistleblowers.
Finalità del Decreto
La finalità del Decreto è disciplinare la protezione delle persone (whistleblowers) che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Ai sensi del Decreto gli enti e le persone segnalanti sono protetti con misure di protezione, di sostegno e non possono subire ritorsioni.
Destinatari
Le disposizioni del Decreto si applicano a soggetti del settore pubblico e del settore privato che: (i) abbiano impiegato, nell’ultimo anno, la media di 50 lavoratori, anche a prescindere dall’adozione di un Modello 231; (ii) rientrino nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione relativi ad alcuni specifici settori (es. bancario, credito, investimento, assicurazione, pensioni professionali, fondi di investimento, servizi di pagamento) anche se nell’ultimo anno non abbiano raggiunto la media dei lavoratori subordinati sopra indicati; (iii) siano diversi dai soggetti di cui al punto (ii), rientrino nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001 e adottino Modelli 231, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media dei lavoratori subordinati sopra indicati.
A quali soggetti si applicano le misure di protezione?
Le misure di protezione si applicano non solo al segnalante, dipendente dell’ente pubblico o lavoratore subordinato di soggetti del settore privato, ma anche ai lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti, volontari e tirocinanti retribuiti e non retribuiti, azionisti e i membri dell’organo di amministrazione, direzione o vigilanza di un’impresa compresi i membri senza incarichi esecutivi, nonché si estendono ai facilitatori (ovvero coloro che prestano assistenza al lavoratore nel processo di segnalazione), ai colleghi e parenti dei whistleblowers, ai soggetti giuridici di cui le persone segnalanti sono proprietarie, per cui lavorano o a cui sono altrimenti connesse in un contesto lavorativo.
Quali sono i canali di segnalazione disciplinati dal Decreto?
Il Decreto di attuazione della Direttiva, in vigore dal 30 marzo 2023, prevede tre diversi canali di segnalazione con garanzie di riservatezza e sicurezza dei dati personali trattati all’interno delle segnalazioni raccolte (interno, esterno e tramite divulgazione pubblica) che potranno essere utilizzati in via progressiva e sussidiaria. In particolare,
- le segnalazioni interne sono effettuate in forma scritta o orale attraverso canali interni implementati dagli enti del settore privato o dalle amministrazioni pubbliche, gestiti da una persona, da un ufficio interno o da personale esterno autonomo e specificamente formato;
- le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta, al verificarsi di talune condizioni, attraverso canali implementati dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);
- le segnalazioni al pubblico sono effettuate, al verificarsi di talune condizioni, tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
Sanzioni
L’art. 21 del Decreto prevede che, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l’ANAC possa applicare, per le violazioni delle disposizioni del Decreto, sanzioni amministrative pecuniarie fino a 50.000 euro.
Termini per adempiere a carico delle aziende e linee guida
Il Decreto è entrato in vigore a decorrere dal 15 luglio 2023 (salvo il termine più ampio del 17 dicembre 2023 per le imprese del settore privato che abbiano impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori fino a 249) e obbligava l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ad adottare, entro tre mesi dalla sua data di entrata in vigore, le linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne. Tali linee guida sono state approvate dal Consiglio di ANAC nell’adunanza del 12 luglio 2023 con la delibera n. 311 e sono ora consultabili. Il Garante privacy, ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR), si è pronunciato sulle stesse, esprimendo parere favorevole.
Per approfondimenti contattare:
Salvatore Providenti – Partner [sprovidenti@studiocarbonetti.it]
Francesca Tanzi Marlotti – Associate [ftanzi.marlotti@studiocarbonetti.it]