Tribunale di Viterbo, Sezione Civile, Sentenza n.848/2023

Sottotitolo

Giudice: dott. Paolo Bonofiglio

Alpha Credit Management S.p.A. quale mandataria di Beta S.r.l. nei confronti di Zeta S.r.l. – Società Agricola

Avvocati responsabili per Studio Carbonetti
Partner di riferimento: Ugo Giordano
Associate: Lorenzo Marcoaldi

Oggetto: opposizione all’esecuzione

Nei procedimenti di opposizione all’esecuzione, l’eventuale erronea annotazione, nel fascicolo telematico, della scadenza ex art. 190 cpc (senza computo della sospensione feriale di cui all’art. 3 legge n. 742/1969) è circostanza del tutto irrilevante, essendo il computo dei termini nella diretta ed immediata disponibilità delle parti del processo.

Il termine di introduzione del giudizio di merito, fissato dal Giudice dell’esecuzione all’esito della fase di delibazione sommaria dell’opposizione che si conclude con provvedimento che decide circa la sospensione della procedura esecutiva, viene meno, nel caso di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. con l’ordinanza che decide il reclamo.

Non sussiste difetto di legittimazione passiva del cessionario di crediti per effetto di cessione “in blocco”, se della cessione si sia data notizia ai sensi dell’art. 58 TUB, con tanto di indicazione del numero di rapporto incluso nell’operazione di cessione in blocco, e se sia stata data comunicazione della cessione ai debitori personalmente.

In relazione alla ammissibilità della censura di nullità del tasso convenuto nel contratto di mutuo per il superamento della soglia di cui alla legge 108/1996, con conseguente applicazione della sanzione di gratuità ex art. 1815, II comma cc, la verifica della supposta usurarietà tiene conto non solo del tasso di interesse medesimo, bensì di tutti gli altri costi previsti in contratto, certi ed eventuali. Non va, tuttavia, ricompresa nel calcolo del TEG la commissione di estinzione anticipata, in quanto corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni alla Banca connessi.

La mancata o inesatta indicazione dell’ISC/TAEG nel contratto di mutuo, in quanto indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione di finanziamento, non influisce sul calcolo di tassi, prezzi e altre condizioni.

Il difetto di traditio della somma mutuata, , nel caso di costituzione della somma in deposito cauzionale, non sussiste quando la consegna stessa è condizionata all’avveramento della condizione pattuita. In altri termini, posto che la costituzione del deposito cauzionale dimostra la disponibilità giuridica della somma erogata da parte del mutuatario, l’uscita conseguente del denaro dal patrimonio dell’istituto bancario mutuante e l’acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario costituisce effettiva erogazione dei fondi anche se parte delle somme sia versata dalla banca su deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza solo dell’adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali.

Il limite di finanziabilità di cui all’art. 38, II comma d.lgs. n. 385/1993 non è elemento essenziale del contenuto del contratto, in quanto è elemento meramente specificativo dell’oggetto contrattuale, nell’ambito della c.d. vigilanza prudenziale.

Il cd mutuo solutorio, stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria, non è di per sé nullo né può essere qualificato come pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l’accredito delle somme erogate è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l’estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa.

Note

(Nel caso di specie, l’attore, in via principale, chiedeva che venisse rigettata l’opposizione all’esecuzione, proposta nella procedura esecutiva immobiliare; in via di subordine, domandava che, in caso di superamento del limite di finanziabilità in relazione al mutuo, quest’ultimo venisse convertito in ordinario mutuo ipotecario, così che comunque l’opposizione venisse rigettata, per tardività della proposta. Parte convenuta, invece, richiedeva, nel merito, che venisse accolto il ricorso in opposizione, e, in via principale, che, con riferimento ai contratti di mutuo, ne fosse dichiarata nullità, per applicazione di tassi contrattuali usurari e che pertanto il prestito fosse gratuito, come per legge, ai sensi dell’art. 1815 c. 2° c.c., e inidoneo ad essere considerato titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c. e, infine, per l’effetto, dichiarare illegittima la risoluzione contrattuale comunicata dalla Banca. I convenuti avevano, in ultima istanza, eccepito la nullità o simulazione del contratto stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria).