Presidente: dott.ssa Dania Mori Consigliere: dott.ssa Annamaria Loprete
Consigliere relatore G.A.: dott. Giovanni Gerace
Avvocati responsabili per Studio Carbonetti
Partner di riferimento: Fabrizio Carbonetti
Associate: Lorenzo Marcoaldi
Banca Alpha S.p.A. contro Beta Immobiliare S.r.l. nei confronti di Banca Zeta S.p.A. in l.c.a.
Oggetto: art.3 DL 99/2017
L’art 3 del d.lgs. 25 giugno 2017 n. 99 va letto in relazione al contratto di cessione del 26 giugno 2017 e all’atto ricognitivo del 19 gennaio 2018, in quanto – alla luce dell’interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 225 del 7.11.2022 – rimette ai commissari liquidatori e al cessionario la determinazione dell’oggetto medesimo della cessione (i.e. se si deve trasferire l’azienda, suoi singoli rami, ovvero beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, oppure attività e passività, anche parziali o per quote), ponendo, tuttavia, ai contraenti un limite oggettivo e inderogabile, costituito dal restare esclusi dal trasferimento le passività e i debiti elencati nelle lettere a), b) e c).
Essendo dunque la norma in questione una “norma-provvedimento”, l’individuazione della legittimazione passiva in capo alla Banca convenuta – o, meglio della riferibilità ad essa della titolarità sostanziale della posizione giuridica cui inerisce la pretesa dedotta in giudizio – discende dall’ ambito oggettivo del programma obbligatorio regolato dalle parti del contratto di cessione.
Non trovano ivi alcuno spazio le attività e le passività escluse, come i crediti classificati o classificabili come sofferenze, inadempienze probabili e/o esposizioni scadute e i relativi rapporti contrattuali e i contenziosi civili relativi a giudizi già pendenti alla data di esecuzione (i.e. alla lett.c, le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorti successivamente ad essa, e le relative passività restano escluse dal trasferimento).
La valutazione del credito quale credito deteriorato – intanto, confluito nella titolarità della società specializzata in gestione di questo tipo di crediti – determina la sua comprensione nella categoria delle attività escluse dal trasferimento e, per tale motivo non rientrando nel contratto di cessione e nell’atto ricognitivo, comporta che il rapporto in esame non possa ritenersi trasferito alla Banca.
Note
(Nel caso di specie, il credito in esame, pacificamente considerato come sofferenza, inadempienza probabile o quantomeno esposizione scaduta, sarebbe stato trasferito ad una società specializzata, determinando l’impossibilità di ritenere che le relative controversie sarebbero state cedute e divenute di titolarità della Banca convenuta, come manifestato chiaramente anche nel contratto di cessione, nell’atto ricognitivo e dalla stessa volontà della LCA. La manifestazione di interesse della Banca convenuta sarebbe stata, infatti, limitata all’acquisto di attività, passività, rapporti giuridici, in ragione dell’aspettativa di non caricarsi di passività non gradite, secondo la logica di convenienza economica propria del contratto).