Presidente: dott. Andrea Gibelli. Giudice: dott. Mauro P. Bernardi. Giudice: dott. Giorgio Bertola.
Avvocati responsabili per Studio Carbonetti
Partner di riferimento: David Straulino
Associate: Lorenzo Marcoaldi
Banca Alpha S.p.A. contro Beta S.r.l.
Oggetto: giurisdizione italiana – dichiarazione di liquidazione giudiziale – accoglimento
In osservanza dell’art. 3 comma 2 del Regolamento Comunitario n.848/2015 sull’insolvenza, i giudici di uno Stato membro dell’Unione sono competenti ad aprire una procedura di liquidazione ed insolvenza del debitore soltanto se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale Stato membro. Il difetto di sede e di dipendenza in Italia determina sottrazione a liquidazione giudiziale.
Ne discende che, qualora al trasferimento formale della sede non segua l’effettivo spostamento del centro principale degli interessi della società, il medesimo trasferimento della sede sociale all’estero non esime la società dalla procedura fallimentare. Ai fini del mutamento della lex societatis, sul presupposto dell’avvenuto perfezionamento dell’iscrizione all’estero della società, l’unico evento di data certa idoneo a rendere opponibile ai terzi il trasferimento è rappresentato dalla iscrizione della cancellazione della società dal Registro delle Imprese (i.e. la data di riferimento non potrebbe, invece, corrispondere a quella della delibera di assoggettamento all’ordinamento giuridico del Paese di destinazione quale modificazione dell’atto costituivo).
Non opera, difatti, la presunzione, sino a positiva ed inequivocabile prova contraria, secondo la quale, decorsi più di tre mesi dal trasferimento, il centro degli interessi principale del debitore coincide con la sede legale, qualora sia l’esistenza di un’unità locale nel Paese di origine.
Note
(Nella specie, la difesa della resistente, richiamando l’art.26 comma 1 del C.C.I.I., dichiarava non sussistente la sottoposizione a liquidazione giudiziale in Italia per difetto di sede e di dipendenza nel territorio di tale Stato, per adozione e successiva pubblicazione della deliberazione di chiusura della sede italiana nei termini; quindi, non sussistente, in assenza di qualsiasi dipendenza in Italia, la giurisdizione italiana per la richiesta formulata dalla ricorrente. Riteneva, inoltre, presunta, fino a prova contraria, la presenza del Centro degli interessi principali in Romania per ricorrenza del termine di tre mesi dalla deliberazione di spostamento della sede, alla presentazione della richiesta di liquidazione giudiziale. Sul punto sollevato da parte resistente, il Tribunale affermava sussistenti i presupposti e le condizioni per la pronuncia di liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice – desumibili dalle informazioni assunte- essendo soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi degli artt. l primo comma e 121 C.C.I.I. Per tale ragione, il Tribunale accoglie le istanze formulate dalla ricorrente e dichiara liquidazione giudiziale di Beta srl).