Nuove linee guida ESMA in materia di product governance: focus sul settore del risparmio gestito

Sottotitolo

A cura di Salvatore Providenti, Marco Coluzzi, Enrico Barmann.

Come noto, la Direttiva UE 2014/65[1] (“MIFID II”) ha introdotto l’obbligo per le imprese di investimento che realizzano ovvero distribuiscono strumenti finanziari di definire e mantenere adeguati dispositivi di product governance.

Tali disposizioni interessano, tra l’altro, il settore del risparmio gestito, in ragione dell’inclusione – sotto il profilo oggettivo – delle quote di organismi di investimento collettivo nella categoria degli strumenti finanziari e – sotto il profilo soggettivo – delle società di gestione tra le imprese in parte destinatarie dei suddetti obblighi.

Ciò premesso, in data 27 marzo 2023 l’ESMA ha pubblicato la versione aggiornata degli orientamenti sugli obblighi di governance dei prodotti finanziari ai sensi della MIFID II (“Linee Guida”), che interviene sulla previgente disciplina.

Tale nuova versione riflette i recenti sviluppi normativi in materia, con particolare riferimento al Capital Markets Recovery Package ed alle modifiche relative alla sostenibilità apportate alla Direttiva Delegata MIFID II.

Di seguito si indicano le principali novità contenute nelle nuove Linee Guida:

1. Innanzitutto, viene riconosciuta la possibilità per i produttori di definire il mercato di riferimento, anziché per un singolo prodotto, adottando un approccio comune per alcuni prodotti, a condizione che questi presentino caratteristiche sufficientemente omogenee tra loro (c.d. approccio a cluster)[2].

Nell’adottare tale approccio, le imprese di investimento dovrebbero considerare diversi fattori chiave al fine di raggruppare più prodotti omogenei, quali: i fattori di rischio (di mercato, di credito e di liquidità); la struttura dei costi (livello e tipologia di costi); la leva finanziaria; le clausole di subordinazione; le garanzie di rimborso del capitale o le clausole di protezione del capitale; la liquidità del prodotto.

Tale principio viene ribadito anche con specifico riferimento agli organismi di investimento collettivo[3], laddove le Linee Guida riconoscono espressamente che in tal caso l’approccio a cluster dovrebbe comunque fondarsi su determinati fattori di differenziazione, quali la tipologia di attività in cui l’organismo investe, la strategia di investimento, i principali rischi, la struttura dei costi (ad esempio, il livello e le tipologie di costi) e l’eventuale leva finanziaria utilizzata[4].

2. Considerando gli sviluppi normativi volti ad attribuire rilevanza ai profili di sostenibilità nei mercati finanziari, le nuove Linee Guida richiedono inoltre alle imprese di specificare gli obiettivi legati alla sostenibilità con cui il prodotto è compatibile. In particolare, le imprese dovrebbero specificare, se del caso, i seguenti profili:

  • la quota minima del prodotto investita in investimenti sostenibili dal punto di vista ambientale, come definito dal Regolamento UE 2020/852 (cd. “Regolamento Tassonomia”);
  • la quota minima del prodotto investita in investimenti sostenibili come definiti dal Regolamento UE 2019/2088 (cd. “Regolamento SFDR”);
  • i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità presi in considerazione dal prodotto, compresi i criteri quantitativi o qualitativi a supporto di tale evidenza;
  • l’eventuale focalizzazione del prodotto su criteri ambientali, sociali o di governance o su una loro combinazione.

In ogni caso, per quanto concerne i prodotti che includono tra i loro obiettivi i fattori di sostenibilità, le Linee Guida precisano che le imprese non sono tenute a identificare un mercato di riferimento negativo rispetto a tali fattori[5].

3. In base a quanto già definito nella precedente versione, le nuove Linee Guida ribadiscono poi l’onere per i produttori ed i distributori di verificare periodicamente se i prodotti e i servizi rimangano coerenti con il mercato di riferimento individuato. Più in generale, tutti i prodotti devono essere soggetti a revisione periodica, precisandosi in ogni caso che la frequenza e l’intensità di tali revisioni dipende dalla natura del singolo prodotto.

In tale contesto è stata altresì rappresentata la necessità per i distributori di informare proattivamente il produttore ogni qual volta dispongano di informazioni rilevanti tali da poter incidere sulla revisione dei prodotti finanziari[6].

Con riferimento a tale ultimo profilo, in fase di consultazione pubblica è stato osservato che alcuni produttori di strumenti finanziari – in particolar modo, gli organismi di investimento collettivo – non sono soggetti alla MiFID II e, quindi, agli obblighi di identificazione e revisione del mercato di riferimento. A tal riguardo, si è pertanto suggerito che l’obbligo per i distributori di fornire informazioni sul mercato di riferimento deve essere inteso solo in risposta a una richiesta esplicita del produttore.

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Le nuove Linee Guida si applicheranno a partire da due mesi dopo la data di pubblicazione sul sito web dell’ESMA in tutte le lingue ufficiali dell’Unione Europea.


Note

[1] Si vedano, in particolare, gli artt. 16, paragrafo 3 (“Le imprese di investimento mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse, quali definiti all’articolo 23, incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti”) e 24, paragrafo 2 (“Le imprese di investimento che realizzano strumenti finanziari per la vendita alla clientela fanno sì che tali prodotti siano concepiti per soddisfare le esigenze di un determinato mercato di riferimento di clienti finali individuato all’interno della pertinente categoria di clienti e che la strategia di distribuzione degli strumenti finanziari sia compatibile con il target. L’impresa d’investimento adotta inoltre misure ragionevoli per assicurare che lo strumento finanziario sia distribuito ai clienti all’interno del mercato target”).

[2] Cfr. Linee Guida n. 27-30.

[3] Cfr. Linee Guida n. 47 e ss.

[4]  Al riguardo, si noti che in fase di consultazione pubblica alcuni partecipanti hanno espresso dubbi in merito all’opportunità di prendere in considerazione la leva finanziaria utilizzata in alcuni organismi di investimento collettivo, tenuto conto che nella maggior parte dei casi si tratta di prodotti non complessi e disponibili per gli investitori al dettaglio.

[5] Cfr. Linee Guida n. 81.

[6] Cfr. Linee Guida n. 70.