A cura di Salvatore Providenti, Marco Coluzzi ed Enrico Barmann.
Come noto, con il Regolamento UE n. 2015/760 è stato introdotto, a livello europeo, il regime dei fondi di investimento europei a lungo termine (“European Long Term Investment Fund” o “ELTIF”), con l’obiettivo di promuovere gli investimenti di lunga durata in settori strategici dell’economia, nonché i finanziamenti verso società non quotate ovvero piccole e medie imprese quotate.
Dalla sua introduzione tale categoria di fondi di investimento ha tuttavia registrato una scarsa diffusione[1].
Le ragioni di tale fenomeno sono da rintracciarsi, tra l’altro, (i) nella poca flessibilità sotto il profilo della composizione del portafoglio; (ii) negli ostacoli di varia natura che impongono agli investitori diversi oneri amministrativi nonché requisiti minimi di investimento; (iii) nel ristretto numero di categorie di investimenti ammissibili e nell’impossibilità di chiedere il rimborso delle quote o azioni prima della fine del ciclo di vita dell’ELTIF.
Tale circostanza ha reso necessario un nuovo intervento legislativo da parte dell’Unione Europea, realizzatosi con l’emanazione del Regolamento UE n. 2023/606, pubblicato in GUUE il 20 marzo 2023.
Di seguito si illustrano le principali modifiche apportate alla disciplina degli ELTIF.
Innanzitutto, viene esteso il perimetro delle attività oggetto di investimento, che adesso può ricomprendere:
- attività reali (quali, ad esempio, beni immobili come infrastrutture di comunicazione, ambientale e sanitaria nonché diritti sull’utilizzo di acque, risorse forestali e minerarie);
- cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate, le cui esposizioni sottostanti corrispondano a determinate categorie;
- obbligazioni emesse, ai sensi della normativa sulle obbligazioni verdi europee, da un’impresa di portafoglio ammissibile.
In tema di diversificazione e composizione del portafoglio, le nuove disposizioni prevedono che il capitale minimo di un ELTIF destinato ad attività in investimenti ammissibili ammonti al 55% del suo totale (e non più al 70%). Inoltre, viene riconosciuta la possibilità di impiegare una percentuale maggiore del capitale – fino al 20% anziché fino al 10% – in strumenti di capitale emessi da una impresa di portafoglio ammissibile, in una singola attività reale, o in quote o azioni di ELTIF, EuVECA, EuSEF, OICVM o FIA UE gestiti da un GEFIA UE.
Presentano profili di novità anche le disposizioni sulla commercializzazione e distribuzione di tali fondi. In particolare, al fine di aumentare il grado di tutela degli investitori al dettaglio, le quote o azioni di un ELTIF possono essere commercializzate solo se è stata effettuata una valutazione dell’adeguatezza ai sensi della Direttiva UE MIFID II ed è stata fornita una dichiarazione di adeguatezza all’investitore al dettaglio.
Quanto alle ulteriori modifiche introdotte dal Regolamento UE n. 2023/606, si segnala:
- l’innalzamento ad 1,5 miliardi della soglia massima di capitalizzazione delle imprese di portafoglio ammissibili, ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;
- la possibilità di effettuare coinvestimenti delle imprese, come pure del personale delle stesse, facenti parte del gruppo del GEFIA UE che gestisce l’ELTIF, a condizione che siano adottate determinate cautele e siano rispettati gli obblighi comunicativi previsti dalla normativa;
- l’aumento delle soglie di prestito massimo richiedibile, a non più del 50 % del valore patrimoniale netto (in luogo del precedente 30%) per gli ELTIF che possono essere commercializzati presso investitori al dettaglio, e non più del 100% del valore patrimoniale netto per gli ELTIF commercializzati esclusivamente presso investitori professionali al fine non solo di effettuare investimenti ma anche per sostenere costi e spese.
Da ultimo, viene riconosciuta la possibilità per gli investitori di chiedere il rimborso, oltreché dopo la data specificata nel regolamento o nei documenti costitutivi dell’ELTIF, anche alla fine di un periodo minimo di detenzione, da determinarsi sulla base dei criteri che verranno definiti dall’ESMA.
Il nuovo Regolamento si applica a decorrere dal 10 gennaio 2024, salva la possibilità che un ELTIF autorizzato prima del 10 gennaio 2024, previo avviso all’autorità di vigilanza competente, scelga volontariamente di essere soggetto alle nuove disposizioni.
[1] Nel 2021 l’entità complessiva delle attività nette di tali fondi è stata stimata a circa 2,4 miliardi di euro.