A cura dell’avv. Lorenzo Marcoaldi
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n.41994 del 30 dicembre 2021, si sono espresse in tema di nullità delle fideiussioni omnibus che riproducono lo schema predisposto dall’ABI nel 2003, dichiarato nullo dalla Banca d’Italia con il provvedimento n.55 del 2 maggio 2005 per violazione della normativa antitrust, sulla base del parere dell’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato).
Quest’ultima in effetti, all’esito di istruttoria, evidenziò che tale schema contrattuale era idoneo a “determinare un aggravio economico indiretto, in termini di minore facilità di accesso al credito” per la clientela e, in particolare, ravvisò come violative della concorrenza le clausole nn. 2, 6 e 8 del citato schema contrattuale, e precisamente: a) la cd. “clausola di reviviscenza”; b) la cd. “clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.”; c) la cd. “clausola di sopravvivenza”.
La Sezioni Unite, nella propria articolata pronuncia, enucleano dapprima la normativa, anche comunitaria (art. 101 TFUE, tra le altre norme), in materia, per poi ripercorrere storicamente l’evoluzione della giurisprudenza giungendo alla conclusione che la soluzione più equilibrata e rispondente con le finalità della normativa antitrust sia quella della nullità parziale del contratto fideiussorio, facendo salvo il diritto al risarcimento del danno (la cui dimostrazione ricade in capo al contraente “debole”).
Le Sezioni Unite evidenziano che la sola tutela risarcitoria andrebbe a sminuire le conseguenze della violazione della normativa antitrust, mentre la nullità totale del contratto sarebbe, di contro, una sanzione eccessiva, poiché i contratti “a valle” possono essere integralmente nulli “esclusivamente quando la loro stessa conclusione restringe la concorrenza, come nel caso di una intesa di spartizione, riprodotta integralmente nel contratto a valle”. E non pare questo il caso.
Sulla base di tali considerazioni, le Sezioni Unite affermano il principio di diritto per cui “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell’art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Solo il tempo e la applicazione che i Tribunali faranno di questi principii sapranno dirci se la soluzione si sarà rivelata adeguata alla composizione dei numerosi contenziosi che, da anni, animano sul punto le aule giudiziarie.
A proposito del contenzioso in essere in tema di validità delle fideiussioni in questione e della applicazione dei principii espressi dalla giurisprudenza, pare opportuno segnalare altre pronunce di legittimità, che hanno affrontato la questione sotto i diversi profili di:
– onere della prova dell’azione (cfr. Cass. civ. 9679/2020; Cass. civ. 13846/2019 e Cass. civ. 30818/2018);
– valore probatorio dei provvedimenti dell’Agcom (cfr. Cass. civ. 23655/2021 e Cass. civ. 18176/2019) e del provvedimento della Banca d’Italia (cfr. Cass. civ. 24044/2019 e Cass. civ. 13846/2019 cit.);
– rilevabilità d’ufficio e possibile accertamento della nullità nei gradi di giudizio successivi al primo (cfr. Cass. civ. 34799/2021; Cass. civ. 28028/2021 e Cass. civ. 4175/2020);
– competenza a decidere la controversia in punto di accertamento della nullità (cfr. Cass. civ. 6523/2021).